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Informativa sicurezza post contatore

Con Delibera 40/2014/R/gas del 06 febbraio 2014 (http://www.autorita.energia.it/it/docs/14/040-14.htm) l’AEEGSI ha emanato le nuove disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza gas(Allegato A), in vigore dal 1° luglio 2014, in sostituzione dell’attuale disciplina prevista dalla vecchia Delibera n. 40/2004.

Ambito di applicazione

In particolare l’Allegato A alla Del. 40/2014/R/gas prevede ai sensi del TISG:

  • l’aggiornamento delle tipologie di utenze soggette all’applicazione del regolamento (art. 2.1);
  • la rivalutazione dei corrispettivi riconosciuti al Distributore per l’esecuzione delle attività previste dalla disciplina regolamento e rimodulazione degli intervalli di portata termica degli impianti di utenza a gas considerati (art. 8);
  • le modifiche agli obblighi di informativa in capo al Venditore (art. 13)
  • la revisione della procedura di attivazione della fornitura per impianti di utenza nuovi (art. 16);
  • la revisione ed avvio effettivo della procedura di attivazione della fornitura per impianti di utenza modificati o trasformati (art. 18 e 19);

Le tipologie di utenze soggette alla nuova disciplina sono esclusivamente gli impianti di utenza a gas alimentati per mezzo di reti canalizzate per uso non tecnologico (Allegato A Del 229/2012/R/gas), ossia uso riscaldamento, cottura cibi, produzione di acqua calda sanitaria, condizionamento, fermo restando quanto previsto da altre leggi e norme tecniche vigenti (art. 2.1 del TISG).

Copertura dei costi derivanti dall’attuazione del regolamento indicato dalla Delibera 40/2014/R/gas

Dal 1° luglio 2014, gli importi riconosciuti al Distributore per le attività di accertamento sono stati incrementati (art. 8 del TISG). In particolar modo:

  • 47 Euro, portata termica complessiva fino a 35 KW (art. 8.1.a);
  • 60 Euro, portata termica compresa tra 35 KW e 350 kW (art. 8.1.b);
  • 70 Euro, portata termica complessiva maggiore di 350 kW (art. 8.1.c);

Mentre per quanto attiene ai seguenti interventi del Distributore, la Delibera di cui sopra prevede:

  • 35 Euro per ogni intervento di sospensione della fornitura di gas (art. 8.5);
  • 47 Euro per ogni accertamento relativo agli impianti di utenza modificati o trasformati (art. 8.6).

Obblighi informativi imposti dalla Delibera 40/2014/R/gas a carico delle Società di vendita

Il Venditore è tenuto ad informare il Cliente di quanto previsto dal regolamento, in merito agli accertamenti, fornendo, ai sensi del TISG (art. 13.2):

La documentazione in caso di nuovi impianti, rilasciata dall’installatore al Cliente dovrà essere trasmessa da quest’ultimo al Distributore competente per territorio entro e non oltre 120 giorni solari dalla data della richiesta di attivazione della fornitura; trascorso tale termine la pratica verrà annullata dal Distributore stesso, con conseguente onere per il Cliente di ripresentazione della richiesta.

In caso di esito positivo dell’accertamento della documentazione inviata dal Cliente, attestante la corretta esecuzione dell’impianto, nel rispetto della normativa vigente, il Distributore, in base al regolamento applicativo della Delibera 40/2014/R/gas, ha l’obbligo di attivare l’erogazione del metano.

Nel caso in cui l’accertamento della documentazione ricevuta dal Distributore abbia un esito negativo, per ragioni di non correttezza o perché risulti incompleta, lo stesso Distributore invierà al Cliente, e in copia al Venditore, la comunicazione scritta con le ragioni del rigetto.

Il Cliente entro i 30 giorni lavorativi successivi alla comunicazione del Distributore, dovrà integrare quanto indicato, pena l’annullamento della richiesta.

In caso di “Accertamenti degli impianti di utenza modificati o trasformati “, la Delibera 40/2014/R/gas introduce le seguenti disposizioni:

  • per le richieste di attivazione della fornitura di un impianto trasformato (art. 18.1 del TISG), la procedura applicata rispecchia quella prevista per i nuovi impianti (art. 16.1 del TISG);
  • per le richieste di riattivazione della fornitura per un impianto modificato, la procedura risulta così articolata (art. 18.2 del TISG ):
  • il Cliente richiede l’attivazione esclusivamente al Venditore con il quale ha sottoscritto il contratto di fornitura di gas per tale impianto;
  • il Venditore compila gli allegati H/40 e I/40 di specifica competenza e li invia al Cliente;
  • il Cliente compila e firma l’allegato H/40 di specifica competenza, demandando all’installatore la compilazione e la sottoscrizione dell’allegato I/40, a seguito della modifica dell’impianto;
  • il Cliente invia al Distributore la documentazione prevista debitamente compilata.

In caso di esito positivo dell’accertamento della documentazione inviata dal Cliente, attestante la corretta esecuzione dell’impianto, nel rispetto della normativa vigente, il Distributore, in base al regolamento applicativo della Delibera 40/2014/R/gas, ha l’obbligo di attivare l’erogazione del metano (art. 19.1 TISG).

Nel caso in cui l’accertamento della documentazione ricevuta dal Distributore abbia un esito negativo, per ragioni di non correttezza o perché risulti incompleta, lo stesso Distributore invierà al Cliente, e in copia al Venditore, la comunicazione scritta con le ragioni del rigetto.

Il Cliente entro i 30 giorni lavorativi successivi alla comunicazione del Distributore, dovrà integrare quanto indicato, pena l’annullamento della richiesta.

Linee Guida Cig n.12 per Impianti (Ri)Attivati

A seguito dell’aggiornamento e dell’entrata in vigore delle nuove  Linee Guida N. 12 (LG parte ILG parte II, LG parte IIIsull’ attivazione/riattivazione dell’impianto del cliente finale, pubblicate dal CIG, su richiesta dell’AEEGSI (con Del. 40/14 e smi), a far data dal 25/08/15 per poter dare seguito alle richieste di (Ri)attivazione della fornitura gas (Impianti chiusi e modificati) si dovranno consegnare al Distributore di competenza territoriale l’allegato Mod. A12 e/o Mod. B12 compilato e sottoscritto dal proprio installatore corredati dalla visura camerale.

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