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Informativa costituzione messa in mora

INFORMATIVA COSTITUZIONE IN MORA ED INDENNIZZI AUTOMATICI IN CASO DI SOSPENSIONE DELLA FORNITURA RICHIESTA IN VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Ai sensi dell’art. 20 dell’Allegato A alla deliberazione n. 99/11 del 21.07.2011 e ss.mm.ii. (TIMG – Testo integrato morosità gas), e dell’articolo 17 dell’Allegato A alla deliberazione 258/2015/R/com del 29.05.2015 (TIMOE – Testo integrato morosità elettrica) e s.m.i., nel caso di mancato, parziale o ritardato pagamento entro il termine di scadenza indicato in bolletta, Unoenergy, in ottemperanza a quanto indicato all’art. 8.3 delle Condizioni Generali di fornitura a Clienti Finali su Libero Mercato, potrà costituire in mora il Cliente decorsi almeno 10 giorni solari dalla data di scadenza della fattura, con diffida inviata a mezzo Raccomandata A.R. o altra comunicazione equivalente, indicando il termine ultimo per il pagamento pari ad almeno a 25 (venticinque) giorni solari dalla data di ricezione della stessa da parte del Cliente in bassa tensione, pari ad almeno 40 (quaranta) giorni solari dalla data di ricezione della stessa per tutte le altre tipologie di Clienti e richiedendo l’invio dei documenti dai quali si evinca l’avvenuto pagamento al numero fax 0198489569 o all’indirizzo e-mail crediti@unoenergy.it.

Decorso tale termine Unoenergy, “in costanza di mora del Cliente interessato”, provvederà ad inviare all’impresa di Distribuzione competente per territorio decorsi almeno 3 (tre) giorni solari dalla scadenza del termine di 25 o 40 giorni, la richiesta di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità. In base a quanto stabilito all’art. 8.3 delle Condizioni Generali di fornitura a Clienti Finali su Libero Mercato, Unoenergy potrà procedere alla risoluzione contrattuale con la richiesta di cessazione amministrativa della fornitura per morosità al Distributore.

Nel caso in cui la fornitura venisse sospesa per morosità in violazione degli obblighi contrattuali e delle condizioni indicate all’art 4.3 e all’art. 3.6 delle Delibere sopra citate, Unoenergy provvederà ad erogare al Cliente Finale un indennizzo automatico nei seguenti casi: a) euro 30 (trenta) se la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora; b) euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente: il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente sia tenuto a provvedere al pagamento; il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora Unoenergy non sia in grado di documentare la data di invio; il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità.

È doveroso precisare che nei casi suddetti, al Cliente Finale, non verrà richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura e l’erogazione dell’indennizzo automatico sarà eseguito da parte di Unoenergy, con le modalità e scadenze previste dagli artt. 4.4 e 4.5 della Delibera Arg/gas 99/11 e dagli artt 3.7 e 3.8 della Delibera 258/2015/R/com. Infine nei casi di morosità legati a punti di riconsegna non disalimentabili, decorso il termine ultimo entro cui il Cliente finale è tenuto a provvedere al pagamento, Unoenergy potrà procedere alla risoluzione del contratto e alla successiva cessazione amministrativa per morosità, con attivazione della procedura di attivazione dei servizi di ultima istanza, di competenza del Distributore Locale.

La informiamo da ultimo che, laddove applicabile, provvederemo alla richiesta del corrispettivo CMOR pari alla richiesta di indennizzo riconosciuta all’esercente la vendita uscente ai sensi dell’Allegato A alla Deliberazione ARERA 593/2017/R/com e successive modifiche e integrazioni.

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